PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «18-bis) Ministero del turismo».

Art. 2.

      1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente capo:

«Capo XII-bis
MINISTERO DEL TURISMO

      Art. 54-bis. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero del turismo.
      2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo nazionale e internazionale, di rapporti con l'Unione europea e di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 54-ter, comma 1, lettera h).

      Art. 54-ter. - (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

          a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei princìpi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché realizzazione di attività finalizzate alla predisposizione e al monitoraggio delle connesse linee guida;

          b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema turistico nazionale;

 

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          c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e alle attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

          d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

          e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, allo sviluppo del mercato turistico nazionale nonché alla promozione del turismo sociale;

          f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema stesso;

          g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

          h) vigilanza sull'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, sul Club alpino italiano, sull'Automobile club d'Italia e sugli automobile club provinciali e locali;

          i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, a stato di salute e ad età avanzata;

          l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici, previsto dall'articolo 100 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          m) attuazione della legislazione vigente in materia di competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

          n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, nonché promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.

 

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      Art. 54-quater. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali, disciplinate ai sensi dell'articolo 4. Il numero delle direzioni generali non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter».

Art. 3.

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 27, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

          b) all'articolo 28:

              1) alla lettera a) del comma 1, le parole: «promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo;» sono soppresse;

              2) alla lettera b) del comma 1, le parole: «sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;» sono soppresse;

              3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale;» sono soppresse;

              4) al comma 2, le parole: «ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;» sono soppresse.

      2. I commi 19-bis e 19-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, sono abrogati.
      3. Le strutture del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni attribuite al Ministero del turismo dagli articoli 54-bis e 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'articolo 2 della presente

 

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legge, sono soppresse. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono apportate le necessarie modifiche all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei ministri.